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LE LEGGI REGIONALI DI SPESA

La Regione del Veneto è costituita in ente autonomo con propri poteri e proprie funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione; gode di autonomia amministrativa in quanto dotata di un proprio apparato amministrativo e può emanare atti amministrativi nelle stesse materie in cui ha competenza legislativa. Ha autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi statali, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni (art. 119 Cost.).

Il Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto, approvato con la L.R. n. 32 del 22 dicembre 2023, prevede tra l’altro il sostegno della spesa cosiddetta “autonoma” attraverso il finanziamento di alcune Leggi regionali (circa 96 norme).

La spesa autonoma regionale trova il suo fondamento, sia nell’autonomia finanziaria cui all’art. 119 della Carta Costituzionale che consente alla Regione di autodeterminarsi in relazione all’impiego delle risorse, sia nell’autonomia normativa, che permette l’emanazione di Leggi regionali per finanziare tale tipologia di spesa.

Le risorse messe a disposizione dal Bilancio per ciascuna Legge regionale si traducono in disponibilità di spesa nelle differenti Missioni che rappresentano, sostanzialmente, le funzioni principali e gli obiettivi strategici che si vogliono perseguire attraverso la spesa pubblica.

Di seguito viene schematizzata, con riferimento all’anno 2024, la distribuzione delle risorse destinate al finanziamento delle Leggi regionali di spesa tra le varie Missioni.

 


Come si evince dalla precedente immagine, la Missione “13-Tutela della salute” è la Missione nella quale è concentrata la parte più consistente delle risorse del bilancio regionale.

Nel proseguo dell’analisi verranno esposte e rappresentate le risorse che non afferiscono al cosiddetto “Perimetro sanitario” ovvero non verranno considerate le risorse che sono destinate specificatamente al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

 

LA SPESA PUBBLICA PER NATURA ECONOMICA

Il finanziamento delle Leggi regionali si traduce in spesa “pubblica” volta a migliorare, sostenere e accrescere il benessere del Veneto e dei suoi cittadini.

In base alla sua destinazione economica può essere distinta in corrente ed in conto capitale. Nello specifico, le spese correnti comprendono le erogazioni necessarie per il funzionamento dell’Amministrazione, gli stipendi, l’acquisto di beni e servizi, le prestazioni sociali e gli interessi passivi, nonché i trasferimenti a favori degli stakeholder del territorio. La spese in conto capitale comprendono, invece, le spese per investimenti effettuate sia direttamente dalla Regione, sia per il tramite di altri Enti (ad es. Comuni, ecc) mediante l’erogazione di contributi. 

Nella seguente immagine vengono rappresentate le risorse destinate al finanziamento delle Leggi regionali proprio in base alla natura della spesa (al netto della spesa perimetrata sanità). Dei complessivi 538,85 milioni di euro, quasi il 72% è destinato a spese di natura corrente, mentre il restante 28% a spese in conto capitale.

 

   



 

LE PRINCIPALI LEGGI REGIONALI FINANZIATE DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Di seguito, si evidenziano per alcune Missioni quali sono le Leggi regionali di maggior rilievo che sono state finanziate nel Bilancio di previsione 2024-2026. Per ogni norma si riporta il valore delle risorse previste per l’anno 2024.

 

 

 

Negli schemi di dettaglio di cui sopra sono state evidenziate le principali normative specifiche per ogni Missione, vi sono poi anche alcune Leggi che hanno una valenza trasversale rispetto alle differenti politiche regionali poste in essere dalla Regione.

Di seguito si analizzeranno due di queste Leggi che interessano più Missioni.

 

L.R. n. 11/2001 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"

La Legge regionale n. 11/2001, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Sviluppo economico ed attività produttive, Territorio, ambiente ed infrastrutture, Servizi alla persona e alla comunità, Polizia amministrativa) le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane ed alle autonomie funzionali. Il conferimento avviene in applicazione del principio di sussidiarietà, conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.

Di seguito si illustra, con riferimento all'anno 2024, la ripartizione tra Missioni delle risorse finanziate con la L.R. 11/2001.

 


 

COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 (L.R. n. 34/2021 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022 e ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REGIONE DEL VENETO 24/11/2023)

Con riferimento alla Programmazione Comunitaria 2021-2027, la Legge regionale n. 34/2021 finanzia il Cofinanziamento regionale relativo ai Fondi comunitari per l’anno 2024 con 68,34 milioni di euro. A tali finanziamenti vanno aggiunte anche le risorse provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per un valore di 51,04 milioni di euro a seguito dell’Accordo per la coesione tra il Governo italiano e la Regione del Veneto del 24/11/2023.

Di seguito si illustra, con riferimento all’anno 2024, la ripartizione tra Missioni delle risorse complessive destinate al Cofinanziamento regionale dei Fondi Comunitari.